E’ costituita, con sede nel Comune di Genova, la Società cooperativa denominata “Comunità Energetica ACARIA Società cooperativa – Impresa Sociale”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché la normativa in materia di comunità energetica rinnovabile.

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea. La Cooperativa, previa delibera dell’organo amministrativo aderisce, accettando gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire – senza scopo di lucro – finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e nel contempo, lo scopo mutualistico di ottenere, benefici di natura ambientale, economica e sociale per i soci, per la comunità e/o per le aree locali in cui opera la cooperativa. In particolare la cooperativa intende realizzare in via stabile e principale interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. La cooperativa è pertanto a scopo mutualistico e non lucrativo. La cooperativa per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende procedere, agendo in qualità di “comunità energetica rinnovabile”, sia all’acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l’utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci. L’obiettivo principale della Cooperativa è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs. 112/2017.

Art. 4 – Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l’attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs 112/2017, delle seguenti attività in relazione all’attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell’art. 2 D.Lgs. n. 112/17:

  1. promozione di progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla capacità di proteggere e accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità sociale;
  2. sviluppo di attività di promozione del welfare territoriale favorendo lo sviluppo di servizi (in collaborazione con le cooperative sociali e il terzo settore in generale) alla persona che abbiano l’obiettivo di fornire interventi di qualità a prezzi accessibili a tutti in ottica inclusiva;
  3. sviluppo di attività di promozione di sistemi mutualistici di protezione sanitaria.


Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c. 3 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i..

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all’articolo e al comma precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attività:

  1. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
  2. scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
  3. accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
  4. svolgere tutte le attività consentite alle comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii..
  5. operare sul mercato dell’acquisto dell’energia, nell’interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
  6. fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all’efficienza energetica;
  7. promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell’energia rinnovabile;
  8. educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell’energia;
  9. promuovere l’utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
  10. acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  11. acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
  12. la promozione dell’economia circolare mediante la condivisione di beni e servizi tra i soci al fine di garantire una crescita sostenibile;
  13. promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa.


La Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l’oggetto sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, come comunità energetica rinnovabile, può costituire diverse configurazioni di autoconsumo diffuso secondo la normativa di riferimento di volta in volta vigente, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

I Soci, con l’adesione alla Cooperativa, conferiscono mandato a quest’ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell’energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell’Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell’art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Cooperativa assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i Soci, in qualità di consumatori finali, abbiano un’adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui all’art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Cooperativa.

Entro i limiti di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui al citato articolo 2 comma 3 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.. e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, compresa l’acquisizione in disponibilità, la costruzione, l’acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III – SOCI

Art. 5 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I Soci o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Possono essere soci anche tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

a) soci cooperatori;

b) soci finanziatori.

I soci cooperatori intrattengono con la cooperativa almeno uno dei seguenti scambi mutualistici:

  1. produzione e fornitura di energia elettrica con i relativi beni e/o servizi;
  2. utenza mediante consumo di energia elettrica e/o acquisto dei relativi beni e/o servizi dalla cooperativa anche attraverso propri membri;
  3. plurimo qualora i soci svolgano contestualmente il ruolo di produttore e utente di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi.


L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l’organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli;

qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree).

La Cooperativa può altresì dividere la compagine sociale in Gruppi e/o Categorie di soci in ragione del loro scambio mutualistico (i Gruppi e/o Categorie).

Gli amministratori assegnano ciascun socio ad un’Area e/o ad un Gruppo e/o Categoria.

Art. 6 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l’ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) l’indicazione dello scambio mutualistico al quale intende partecipare, precisando se interagirà come produttore, come utente o combinando entrambi gli scambi, secondo le previsioni di cui all’art.3, comma 4 del presente statuto;

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 29 del presente statuto;

h) la comunicazione dei dati necessari per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso;

i) il mandato alla Cooperativa per la costituzione e gestione della/e configurazione/i, secondo quanto previsto dall’art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuando la stessa quale delegata responsabile del riparto dell’energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell’Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell’ente, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente dell’ente e dall’Organo di controllo, nonché l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato.

In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.

L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

– della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 17;

– della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) fornire beni, servizi alla Cooperativa, se socio produttore;

d) acquistare beni o servizi dalla Cooperativa, se socio utente;

e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;

f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l’offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa.

Al socio finanziatore si applicano gli obblighi previsti dalla specifica disciplina statutaria.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 – Diritti dei soci

I soci mantengono i diritti derivanti dalla qualifica di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia, e la possibilità in ogni momento di recedere dalla configurazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Possono partecipare alla Cooperativa, in qualità di soci, anche soggetti non facenti parte della/e configurazioni per la/le quale/i venga richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 – Recesso del socio

Fermo il diritto di recedere dalla sola configurazione ai sensi del precedente art. 8, oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) non sia più interessato a partecipare alla Cooperativa;

d) che non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi mutualistici con la cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ad eccezione della causa di recesso di cui al punto c)

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Qualora il recesso sia esercitato ai sensi di quanto previsto nel punto c), diventa efficace decorsi tre mesi dal ricevimento della comunicazione da parte della Cooperativa, fermi restando gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti ai sensi del precedente art.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia del recesso dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Art. 11 – Esclusione

L’esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che perda i requisiti per l’ammissione alla Cooperativa;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

e) che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera b, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, assuma il controllo della cooperativa attraverso un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

h) che non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi mutualistici con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia della esclusione dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Art. 12 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi, salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, comma 1, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all’assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 13 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L’ammissione sarà deliberata dall’Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d’amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV – STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 – Strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi dalla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 17, lett. a.2), del presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall’Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall’art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti voti in proporzione alle azioni possedute sulla base di quanto determinato da apposito regolamento deliberato dall’assemblea straordinaria.

L’esercizio del diritto di voto è regolato dall’art. 2370 c.c.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall’art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L’Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’art. 2514 cod. civ.

In ogni caso la remunerazione dei soci sovventori non puo’ eccedere i limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs 112/2017

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Con deliberazione dell’assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 c.c. e dell’articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

  • l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  • le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2483 c.c.;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;


In ogni caso non superiore ai limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs 112/2017

  • l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V  –  RISTORNI

Articolo 16 – Ristorni

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

  1. in forma liquida;
  2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 – Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  2. al) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
  3. a2) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 15;
  4. dagli strumenti privi dei diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
  5. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  6. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
  7. dalla riserva straordinaria;
  8. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.


Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Articolo 18 – Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.1

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta 2dal socio.

Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.

In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.

Art. 19 – Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale va dal 1∘ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. 112/2017:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 2545-quater del codice civile e all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16.

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e degli strumenti privi di diritti di amministrazione alle condizioni di cui al precedente articolo 15 in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell’art. 17.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.

Ai sensi del D.M. del 7 dicembre 2023 MASE in deroga all’art. 2516 c.c. e all’art. 3, ultimo capoverso del presente Statuto, l’importo della tariffa premio eccedente quello determinato dal valore soglia dell’energia condivisa dall’Allegato 1 del DM 414 del 7 dicembre 2023 MASE o della diversa normativa di volta in volta applicabile, verrà destinato a tutti i soci con esclusione di quelli che esercitano attività d’ impresa ovvero destinato a finalità sociali nei territori dove risultano ubicati gli impianti per la condivisione dell’energia, secondo quanto stabilito da apposito regolamento interno.

TITOLO VII – RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. 112/2017:
  2. l’approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
  3. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
  4. la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
  5. le modificazioni dell’atto costitutivo;
  6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
  7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  8. l’approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;
  9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.

Le assemblee, ricorrendone i presupposti, possono anche essere separate su decisione del Consiglio di amministrazione.

Art. 21 – Assemblee

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l’organo di controllo, se nominato.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nel caso in cui la cooperativa perda la condizione di mutualità prevalente, ai sensi dall’articolo 11 del d.lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione, la convocazione deve altresi essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal relativo regolamento

Art. 22 – Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 – Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 – Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione;

i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all’ammontare della quota sociale detenuta.

Art. 25 – Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 – Assemblee separate

Per ciascuna Area e/o Gruppo e/o Categoria di soci il consiglio di amministrazione può convocare un’assemblea separata.

Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento.

L’assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di delegati effettivi, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero di soci assegnato a ciascuna Area e/o Gruppo e/o Categoria di soci.

Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2521 u.c. cod. civ..

Art. 27 – Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c.

e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

È obbligatoria l’elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall’articolo 11, comma 4, lettera b), del d.lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori di cui al precedente art. 5.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l’organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica;

le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

  • al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.3

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministrato4ri.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all’organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dall’organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell’organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall’organo amministrativo, sentito il parere dell’organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del dlgs. 112/2017

Art. 28 – Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., o se così deliberato dall’assemblea anche in assenza di obbligo di legge, la Cooperativa procede alla nomina dell’organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o dal sindaco o dal collegio sindacale costituito da membri iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, l’assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso ha l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 2, del d.lgs medesimo.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministra5zione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., l’assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito Registro.

L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, della esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VIII – CONTROVERSIE

Art. 29 – Clausola di conciliazione ed arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all’interpretazione e applicazione dell’atto costitutivo e/o più in generale all’esercizio dell’attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Genova cui le parti si riportano.

Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR o PEC di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Genova, secondo il relativo Regolamento.

I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell’avvio della rispettiva procedura.

TITOLO IX – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30 – Scioglimento anticipato

L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 – Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c) nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs 112/2017;
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 – Regolamenti

L’Organo amministrativo propone all’assemblea dei soci il regolamento che individua e disciplina le attività del delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.

L’organo amministrativo potrà poi elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie al fine di:

  • disciplinare il funzionamento interno;
  • regolamentare i rapporti mutualistici tra la Società Cooperativa ed i soci.

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un’influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l’Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall’articolo 11 del d.lgs 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

Art. 33 – Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del presente statuto, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Genova, 2 luglio 2025